PER APPUNTAMENTO TELEFONARE AL DOTT. FERDINANDO GORGOGLIONE, CELL. 346/7259353




ENTI PREVIDENZIALI E CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTO CERTIFICATI DAGLI ENTI BILATERALI:UNA SENTENZA

Una snc ricorre al giudice del lavoro di Milano contro l'INPS per l'opposizione a una cartella di pagamento per contributi previdenziali evasi emessa a seguito di verbale. L'INPS aveva ravvisato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la Snc e tre persone nonostante queste fossero soci lavoratori di cooperative aderenti a un Consorzio con il quale la Snc aveva stipulato un contratto di appalto regolarmente certificato ai sensi del D.Lgs. 276/03.Il giudice ha accolto il ricorso e ha revocato la cartella esattoriale.



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CIRCOLARE VALIDITA' CCNL UNCI (clicca sulla pagina)

RIEPILOGO GIURISPRUDENZIALE
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Convegno ACS del 13.3.2010, Milano, Unione del Commercio. Da sinistra: Dott. Andrea Gorgoglione, Avv. Roberto Scaramella, Dott. Antonio Guido Bottone, Dott. Ferdinando Gorgoglione, Dott. Alessandro Colucci, Avv. Orazio Savia, Roberto Fasciani



IL CONVEGNO DEL 13 MARZO ALL'UNIONE DEL COMMERCIO DI MILANO

Sabato 13 marzo 2010 presso la Sala dell'Unione del Commercio di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia, si è tenuto il convegno su LA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, organizzato dall'A.C.S. Associazione Cooperative di Servizi ( www.acscooperative.blogspot.com) e dall'UNCI, alla presenza di Amministratori e soci di cooperativa, commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.

Ha moderato i lavori il DOTT. ANTONIO GUIDO BOTTONE, ex Funzionario del Ministero del Lavoro e Giudice di Pace .Il DOTT. FERDINANDO GORGOGLIONE, presidente dell'A.C.S., è più volte brevemente intervenuto, raccontando delle soluzioni pionieristiche da lui individuate in tanti anni di attività da commercialista e da presidente di associazioni, in materia di affermazione della contrattazione collettiva alternativa, di certificazione dei contratti di lavoro, di ruolo degli enti bilaterali, di contenzioso con gli Enti Previdenziali, di opposizione ai tentativi di rendere la cassa edile un obbligo generalizzato, di riconoscimento a pieno titolo della cooperazione artigiana.

Ampi e articolati sono stati gli interventi dei relatori.Il DOTT. ALESSANDRO COLUCCI, Vice Presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio Regionale della Lombardia, candidato alle Elezioni Regionali del 28/29 marzo per il Popolo della Libertà, ha passato in rassegna le originali realizzazioni della Giunta Formigoni in un periodo di grande sofferenza occupazionale: cassa integrazione guadagni in deroga per le imprese con meno di 15 dipendenti, utilizzo delle risorse FSE, assistenza agli insegnanti precari, la "dote formazione" e la "dote lavoro". Ha sottolineato come le Cooperative di Produzione e Lavoro creino opportunità nuove in un mondo in cui è inarrestabile la spinta al cambiamento e imprescindibile l'attività riformista. Cruciale sarà la realizzazione del federalismo fiscale per lo stimolo di nuovi investimenti. In presenza dell'inadeguatezza delle grandi dimensioni, Regione Lombardia sta sforzandosi di cercare risposte alternative all'utilizzo dei tradizionali strumenti di finanziamento.L' AVV. ORAZIO SAVIA, avvocato in Milano, ha effettuato un articolato excursus storico sulla genesi della contrattazione collettiva in Italia dal dopoguerra ai giorni nostri, sulla non attuazione dell'art. 39 della Costituzione e sull riferimento all'art. 36 della Costituzione da parte dei Giudici per la risoluzione delle controversie sul minimo retributivo. Ha esaminato la portata storica della legge 142/2001 e, in particolare, dell'art. 3 della stessa, ha illustrato le motivazioni giuridiche che rendono oggi incontrovertibile la validità e la pari dignità della contrattazione UNCI/FESICA-CONFSAL. L' AVV. ROBERTO SCARAMELLA, avvocato in Milano, dopo un ulteriore cenno alla validità dei CCNL UNCI/FESICA-CONFSAL, derivante dal riconoscimento statale dell'UNCI e dalla presenza nel CNEL di UNCI e CONFSAL, ha raccontato dei successi da lui ottenuti in questi anni assistendo le Aziende Cooperative nel contenzioso con l'INPS, relativamente alla valenza della certificazione ad opera dell'EBUC, Ente Bilaterale UNCI-CONFSAL (presieduto dal Dott.Ferdinando Gorgoglione) (www.ebuclombardia.blogspot.com)e illustrato le novità che interesseranno il mondo cooperativo in conseguenza dell'entrata in vigore del Collegato Lavoro. ROBERTO FASCIANI, Segretario di Organizzazioni Sindacali FESICA-CONFSAL(www.robertofasciani.blogspot.com; cell. 3487245216) ha analizzato le problematiche che affliggono attualmente le cooperative di produzione e lavoro nel settore edile, le possibili soluzioni e ha confutato in maniera articolata le argomentazioni di coloro che affermano un obbligo generalizzato e assoluto di iscrizione alla cassa edile per le imprese del settore. Il DOTT. ANDREA GORGOGLIONE, commercialista in Milano, ha analizzato in maniera critica alcuni aspetti della legge 142/2001 e succ. modif., ha proposto, per una eventuale riforma della legge, la adozione del modello di collaborazione coordinata e continuativa come punto di riferimento per l'inquadramento dei soci lavoratori di cooperative, illustrato l'intensa attività svolta attualmente dallo Studio Gorgoglione per espandere la presenza delle cooperative in settori finora non toccati da questo istituto, intrattenendosi sulle interessanti e innovative figure del "socio commerciante", del "socio agente di commercio" e del "socio artigiano". Nel dibattito è intervenuto il DOTT. PIERANGELO CASA, presidente della Cooperativa LOMBARDA di Cura Carpignano (PV) , imprenditore internazionale e Presidente della Federazione Provinciale di Pavia dell' U.N.C.I. (cell. 3356082756) che ha attaccato coloro che non combattono sufficientemente la cooperazione spuria e chi vorrebbe eliminare la contrattazione UNCI/FESICA-CONFSAL. Ha infine concretamente dimostrato la funzione anticiclica della cooperazione descrivendo le iniziative commerciali che, nonostante la crisi, sta attuando in Israele.

Il DOTT. FRANCESCO SQUILLACE, Presidente della Federazione Provinciale UNCI di Milano ha reso noto ai partecipanti al convegno che la struttura dell'UNCI di Milano, Via Calvi 25, è a disposizione di Amministratori e Soci delle Cooperative della Provincia per tutte le esigenze di assistenza commerciale, legale, fiscale (CAAF), finanziaria, previdenziale, sindacale e per le attività di formazione, revisione, contrattazione, certificazione.

Gli organizzatori hanno annunciato che questo è stato il primo di una serie di convegni che verranno realizzati a breve.







CONVEGNO IL 13 MARZO 2010
ALL'UNIONE DEL COMMERCIO DI MILANO

<br>CONVEGNO IL 13 MARZO 2010<br>ALL'UNIONE DEL COMMERCIO DI MILANO
locandina 1



locandina 2



SU ISTANZA DELL’A.C.S. ALLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA – ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO , CONSEGUENTEMENTE AD APPOSITA ISTRUTTORIA DI GIUNTA, IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TENUTI DALL’A.C.S. AL PERSONALE DELLE COOPERATIVE AD ESSA ASSOCIATE, ALLA A.C.S. E' STATO ACCORDATO “PATROCINIO REGIONALE”CON PROVVEDIMENTO
ASSESSORILE IN DATA 09/07/2009, PROT. EI2009 0268926.
SIN DALL’INIZIO DEI PROSSIMI CORSI DI FORMAZIONE, AL PERSONALE INTERESSATO SARA’ RILASCIATO IL PREVISTO ATTESTATO MUNITO DEL MARCHIO REGIONALE, INDICANTE ESPRESSAMENTE LA DIZIONE “Con il Patrocinio di Regione Lombardia- Istruzione, Formazione e Lavoro”




A.C.S. ORGANIZZAZIONE

Sono soci dell'A.C.S. le cooperative di produzione e lavoro e servizi impegnati principalmente nel settore trasporti, facchinaggio, custodi, pulizie, assistenza ed affini ed attività connesse proprie del settore della cooperazione e cooperative sociali.
L'ACS, tramite i suoi organi istituzionali assicura la collaborazione con altre imprese, in forma cooperativa e con gli altri enti cooperativi, nell'ambito dell'economia nazionale.
Promuove organismi tecnici per un più ampio coordinamento e raggiungimento delle finalità sociali e dei relativi studi.
Assiste le associate per la certificazione con l'ente bilaterale dei contratti di lavoro e di appalto.
Fornisce gli statuti, i regolamenti, le istanze di ammissione soci e schemi di verbali.
E' l'espressione delle società cooperative di specifici settori di produzione e lavoro operanti sul territorio italiano




A.C.S. SI PRESENTA

L'Associazione Cooperative Servizi è stata costituita in data 7 luglio 1989 con atto pubblico - notaio Fasola, registrato al repertorio N. 1799692, su iniziativa del dott. Ferdinando Gorgoglione, attuale presidente.
E' organizzata a livello Centrale (Milano) e periferica con proprie strutture operanti sul territorio italiano ed è senza scopo di lucro.
E' parte sociale impegnata nelle politiche occupazionali, di sviluppo economico ed assiste gli interessati alla costituzione di nuove cooperative, forma con appositi corsi la classe dirigente delle stesse.




A.C.S. MISSIONE

Le principali finalità dell'ACS sono:

- la rappresentanza

- la tutela

- la consulenza societaria

- l'assistenza fiscale

- l'assistenza sindacale

- l'informazione costante sulle novità inerenti il mondo delle cooperative

E' attiva nel campo della promozione e della formazione nei suoi ampi spazi di movimento cooperativo atti ad una migliore qualificazione del personale a tutti i livelli delle proprie associate.




A.C.S. SUPPORTO PROFESSIONALE

L'ACS garantisce idoneo supporto per l'identificazione di percorsi per la soluzione delle istanze poste dagli associati.
Offre la massima attenzione all'adeguatezza del sistema che deve supportare l'associato sulle sue scelte aziendali, in maniera assolutamente neutra, grazie all'essenzialità della professionalità degli operatori dell'ACS che si basa su precisi parametri, non ultimi la precisione, la cura, la disciplina e le specifiche competenze interdisciplinari dei professionisti dell'Associazione.











L’ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE NON E’ UN OBBLIGO

La C.E. è un ente paritetico previsto dal contratto nazionale di lavoro del settore edile, la cui titolarità, gestione e controllo è delle organizzazioni sindacali e datoriali di settore firmatarie del medesimo contratto a livello territoriale (integrativo provinciale).
La iscrizione a detto ente non deriva, quindi, dalla legge bensì ha natura convenzionale derivando dalla adesione al contratto integrativo di lavoro.
Non vi è alcuna norma di legge che prescrive l’iscrizione alla C.E. e tale iscrizione, pertanto, non è obbligatoria. All’atto della iscrizione l’impresa autorizza la C.E. ad eseguire la riscossione delle somme a lei spettanti (composte di tre voci: accantonamento delle indennità retributive per ferie e tredicesima, quota associativa e quota percentuale sul monte salari).
Tutte le somme dovute alla C.E. dalla impresa edile hanno natura di retribuzione (quindi non rientrano nel novero della contribuzione, né dei tributi). Si ha l’obbligo di adempiere alle incombenze di iscrizione e accantonamento alla C.E. quando l’impresa edile:
1. Liberamente decide di iscriversi.
2. E’ firmataria del contratto integrativo territoriale di lavoro.
Quando l’impresa edile si iscrive alla C.E. al fine di poter partecipare a gara di appalto il cui committente, ente pubblico o privato, tra le condizioni per concedere i lavori pone quella che l’impresa edile assuntrice eroghi gli istituti retributivi previsti dal contratto nazionale mediante l’accantonamento alla C.E., compie una scelta di natura imprenditoriale per cui decide di iscriversi di sua iniziativa.
Oltre questi casi non ricorre alcun obbligo o necessità di iscrizione all’ente paritetico. Stante la natura retributiva dell’accantonamento alla C.E. e l’estensione della parte obbligatoria della contrattazione ai soli aderenti e firmatari del contratto, la prescrizione legale del rispetto dei salari contrattuali territoriali e della parte normativa del contratto nazionale e territoriale, sia ai fini retributivi, sia ai fini contributivi quanto ai fini amministrativi (comma 6, art. 118 D Lgs 163/06, comma 8 dell’art. 3 D. Lgs 494/96, art. 1, L. 389/89) non comporta l’obbligo della iscrizione alla C.E. mentre il pagamento diretto da parte del datore di lavoro delle indennità per ferie e della tredicesima al lavoratore adempie appieno all’obbligo previsto dalle leggi che prescrivono il rispetto del contratto, ivi compreso quello territoriale.
Una sola misura agevolativa prevede espressamente la condizione della iscrizione alla Cassa Edile per il suo riconoscimento; si tratta della riduzione contributiva per fiscalizzazione (l’11,50%) prevista dall’art. 29 del d.L. 23.6.1995, numero 244.
Non ricorre, invece, l’obbligo di iscrizione alla C.E. per l’ottenimento o il mantenimento di altre agevolazioni contributive (407/90, credito d’imposta, fiscalizzazione apprendisti, ecc.). Infatti le varie norme che fissano le condizioni per avere diritto alle agevolazioni (comma 5, art. 7, L. 388/2000, comma 1175, L. 296/06, art. 10, L. 30/03, comma 543, art. 2, L. 244/07) non fanno alcun riferimento espresso alla iscrizione dei lavoratori presso la C.E. ma solo ed esclusivamente al rispetto del contratto, compreso quello territoriale. Pertanto l’obbligo si sostanzia ed attiene esclusivamente al riconoscimento ai lavoratori del salario secondo le tabelle vigenti del contratto applicato e non anche alla modalità di erogazione mediante l’accantonamento alla C.E.
Alla luce della vigente normativa appare irrituale il comportamento di quegli ispettori preposti ai controlli in campo in materia di lavoro e previdenza che nel corso dell’accesso ispettivo inducono l’impresa edile ad iscriversi alla C.E. Tale modus operandi deve essere oggetto di segnalazione alle autorità competenti potendo celare un vero e proprio atto illecito con abuso della funzione pubblica. L’impresa edile non iscritta dovrà erogare direttamente al lavoratore le indennità per ferie e tredicesima, nella misura percentuale contrattualmente prevista. Tale importo sarà ricompreso nell’imponibile contributivo per il calcolo dei contributi INPS e ricompreso nel monte salari ai fini del calcolo del premio assicurativo INAIL.
La regolarità contributiva delle imprese edili non iscritte alla C.E. riguarderà la correttezza degli obblighi ai fini dell’INPS e dell’INAIL mentre la C.E. dovrà prendere atto della non iscrizione sulla base della dichiarazione della impresa interessata. la procedura della domanda telematica del D.U.R.C. che consentiva al richiedente di attestare la non iscrizione alla C.E. così che il rilascio veniva esitato da INPS ed INAIL, è stata modificata per cui la domanda del documento delle imprese edili transita dalla C.E.
Tale modifica è solo procedurale e non ascende, come qualcuno erroneamente sostiene, a modifiche legislative riguardanti un intervenuto obbligo di iscrizione alla C.E., La finalità della nuova procedura telematica è quella di evitare l’elusione degli obblighi da parte delle imprese iscritte alla C.E. Pertanto resta ferma la procedura precedentemente in essere con la differenza che lo stato di non iscrizione presso di essa viene rilevata dalla stessa C.E. che, a fronte di impresa non iscritta, rilascerà il DURC regolare per gli adempimenti INPS e INAIL. Qualora ciò non dovesse avvenire le imprese edili godranno della regolarità contributiva utilizzando ed esibendo il D.U.R.C. rilasciato dalla C.E. riportante la regolarità degli adempimenti relativi a INPS e INAIL allegando autocertificazione di non assoggettamento alla iscrizione alla C.E. in luogo della eventuale non regolarità (del tutto pretestuosa, per evidenti finalità) emessa dalla C.E. anche con riguardo alla parte INPS e INAIL.
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